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Come funziona il Reddito di cittadinanza? di Valeria Cianciolo

Giovedì, 5 Marzo 2020
Notizie | Aspetti fiscali e previdenziali
Come funziona il reddito di cittadinanza Come funziona il reddito di cittadinanza

Come funziona il Reddito di cittadinanza?

di Valeria Cianciolo

Il reddito di cittadinanza - istituito dal D.L. n. 4 del 29 gennaio 2019, convertito, con modifiche, dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, entrata in vigore il 30 marzo 2019 - è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, la cui erogazione viene subordinata al possesso, da parte del richiedente, di requisiti soggettivi oltre a condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

Il reddito di cittadinanza sarebbe da inquadrare tra le misure definite come reddito minimo garantito: in buona sostanza, sarebbe un sussidio sociale la cui erogazione è subordinata a diverse condizioni soggettive, in particolare la situazione di indigenza, e generalmente a forme di condizionalità consistenti nella ricerca attiva di un lavoro, nella disponibilità ad accettarlo oppure a svolgere attività utili alla comunità.

Il Reddito di cittadinanza viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:


- in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

- il nucleo familiare deve possedere un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;

- il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di euro 30.000;

- il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

- il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza stabilito al comma 4 dell'art. 2 del D.L. 4/2019

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.



Il limite massimo del beneficio economico non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui.

Inoltre, esso non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

L'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

L'erogazione consta di due parti (v. art. 3 ): la prima integra il reddito familiare, con un importo variabile sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (da 500 euro mensili per un componente sino a 1.050 euro per tre adulti e due minorenni), mentre la seconda consiste in un contributo al pagamento del canone di locazione per i nuclei che non abitano in casa di proprietà. In tal caso il limite massimo è di 280 euro. Tali somme vengono caricate su una carta prepagata di Poste Italiane (la c.d. Carta RdC, v. art. 5). La Carta è uno strumento di pagamento diretto, ma consente anche il prelievo di contanti (sino a 100€ mensili) ed ha alcune limitazioni nell'utilizzo, ad esempio per il gioco d'azzardo. I percettori del reddito godono delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, nonché di quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

L'erogazione del beneficio è condizionata (art. 4, co. 1)

  1. alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro resa da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni nonché

  2. all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale (fatti salvi i soggetti esclusi per legge quali, ad esempio, i disabili presenti nel nucleo famigliare).

Pertanto, i beneficiari del reddito di cittadinanza, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano

- presso i centri per l'impiego ovvero,

- laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati1 ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 150 del 2015 (Accreditamento dei servizi per il lavoro) un Patto per il lavoro che possiede caratteristiche equivalenti al patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del medesimo D.lgs. n. 150 del 2015.


L'art. 7 del d.l. n. 4/19 delinea l'apparato sanzionatorio applicabile a carico di coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza in violazione delle norme che lo regolano.

I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, individuate a seguire, ivi compresi i casi di rifiuto ingiustificato di svolgimento dell'attività/dell'offerta di lavoro congrua.

L'INPS, per il tramite delle piattaforme, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Le sanzioni colpiscono coloro che:

- al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui al reddito di cittadinanza rendono o utilizzano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute

- non procedono con la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di legge.

Colpiti altresì i soggetti interessati da condanna in via definitiva per i reati che precedono e per quelli previsti dagli artt. 270-bis [Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico], 280 [Attentato per finalità terroristiche o di eversione], 289-bis [Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione], 416-bis [Associazioni di tipo mafioso anche straniere], 416-ter [Scambio elettorale politico-mafioso], 422 [Strage] e 640-bis [Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche] del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

1 Sono i Centri per l'impiego che hanno allo scopo di svolgere in forma integrata – nei confronti di disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione – una serie specificamente individuata di attività (previste dall'art. 18, comma 1 e 3, D.Lgs. n. 150/2015) come l'ausilio alla ricerca di una occupazione entro 3 mesi dalla registrazione; orientamento specialistico e individualizzato con riferimento all'adeguatezza del profilo del lavoratore alla domanda di lavoro (territoriale, nazionale ed europea);

avviamento ad attività di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; promozione di esperienze lavorative per un incremento delle competenze, anche mediante il tirocinio.


autore: Zadnik Francesca