Detenzione domiciliare speciale per le detenute con figli affetti da handicap grave. Corte cost., Sent., 14 febbraio 2020, n. 18
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In tema di detenzione domiciliare speciale, è costituzionalmente illegittimo l'art. 47 quinquies, comma 1 della L. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione di detta detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104. Pertanto, in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il tribunale di sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità.
autore: Zadnik Francesca
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