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Il giudice può disporre di tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione e ordinare accertamenti di natura medica, per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. Cass. civ. Sez. I, Ord., 19 febbraio 2020 n. 4266

Cass. civ. Sez. I, Ord., 19 febbraio 2020 n. 4266; Pres. M.C. Giancola, Cons. Rel. A. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre "tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione" e di ordinare "accertamenti di natura medica", costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. L'iniziativa che intraprenda il collegio, del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare, dunque, non è subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e ben può essere assunta d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 407 c.c. e 196 c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione. L'esercizio di un simile potere non è poi sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione.

editor: Zadnik Francesca