Il giudice può disporre di tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione e ordinare accertamenti di natura medica, per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. Cass. civ. Sez. I, Ord., 19 febbraio 2020 n. 4266
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre "tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione" e di ordinare "accertamenti di natura medica", costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. L'iniziativa che intraprenda il collegio, del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare, dunque, non è subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e ben può essere assunta d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 407 c.c. e 196 c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione. L'esercizio di un simile potere non è poi sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione.
editor: Zadnik Francesca
Venerdì, 29 Novembre 2024
Adozione di maggiorenni: va accolta la volontà dell’adottante, anche sottoposto ad ads, ... |
Giovedì, 14 Novembre 2024
Specifica autorizzazione e nomina di curatore per il beneficiario di ads che ... |
Martedì, 22 Ottobre 2024
Amministrazione di Sostegno: è competente il giudice del luogo in cui il ... |
Lunedì, 23 Settembre 2024
AdS. Nel provvedimento di nomina non può parlarsi genericamente di condizione di ... |