La violenza intrafamiliare esclude la comparazione con il comportamento del coniuge vittima di violenze. Tribunale di Bari, 4 febbraio 2020
Venerdì, 28 Febbraio 2020
Giurisprudenza
| Addebito della separazione
| Merito
Sezione Ondif di Bari
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In tema di separazione con
reciproche domande di addebito, si ritiene che le gravi e reiterate condotte di
violenza intrafamiliare, oltre a fondare la pronuncia di addebito all'autore,
escludono qualsiasi possibilità di comparazione con il comportamento del
coniuge vittima di violenze, in ragione della loro estrema gravità, salvo il
caso in cui il raffronto avvenga tra comportamenti omogenei. Tali condotte, traducendosi
nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali
l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge e
oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e rispetto comune necessaria
e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di qualsivoglia
giustificazione come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo,
sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento.
In tema di domanda addebito, in assenza di qualsivoglia
riscontro probatorio, pure la rinuncia ai propri testi rileva quale contegno
munito di un'intrinseca valenza confessoria, sul quale il Giudice può formare il
proprio convincimento, trovandosi al cospetto di una rinuncia cui può
pacificamente ascriversi il valore di un'implicita ammissione
dell'infondatezza di tutti gli addebiti mossi al coniuge.
In tema di condanna ex art. 96 co.3 cpc., si ritiene che la
condotta manifestamente abusiva della parte che, pur a fronte dell'esplicita
rinuncia all'escussione dei propri testi, abbia temerariamente insistito
nella domanda di addebito, reiterandola
in sede di scritti conclusionali, sia suscettibile di essere sanzionata con lo
strumento previsto dall'art. 96 ult. co. cpc. Tale condanna, applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere
pubblicistico volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale e,
pertanto, non richiede il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della
colpa grave, essendo sufficiente l'aver agito o resistito pretestuosamente
nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. La funzione
propriamente sanzionatoria dell'istituto trova riscontro nella decisione
operata dal Giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una
somma di denaro direttamente in favore della parte vittoriosa, nonostante
l'ammissione al gratuito patrocinio.
* Si ringrazia l'avv. Luigi Liberti, responsabile Ondif sezione Bari.
autore: Fossati Cesare
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