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La violenza intrafamiliare esclude la comparazione con il comportamento del coniuge vittima di violenze. Tribunale di Bari, 4 febbraio 2020

Venerdì, 28 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, sez. I - 04/02/2020, n. 512 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione con reciproche domande di addebito, si ritiene che le gravi e reiterate condotte di violenza intrafamiliare, oltre a fondare la pronuncia di addebito all'autore, escludono qualsiasi possibilità di comparazione con il comportamento del coniuge vittima di violenze, in ragione della loro estrema gravità, salvo il caso in cui il raffronto avvenga tra comportamenti omogenei. Tali condotte, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge e oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e rispetto comune necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di qualsivoglia giustificazione come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento.

In tema di domanda addebito, in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, pure la rinuncia ai propri testi rileva quale contegno munito di un'intrinseca valenza confessoria, sul quale il Giudice può formare il proprio convincimento, trovandosi al cospetto di una rinuncia cui può pacificamente ascriversi il valore di un'implicita ammissione dell'infondatezza di tutti gli addebiti mossi al coniuge.

In tema di condanna ex art. 96 co.3 cpc., si ritiene che la condotta manifestamente abusiva della parte che, pur a fronte dell'esplicita rinuncia all'escussione dei propri testi, abbia temerariamente insistito nella  domanda di addebito, reiterandola in sede di scritti conclusionali, sia suscettibile di essere sanzionata con lo strumento previsto dall'art. 96 ult. co. cpc. Tale condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale e, pertanto, non richiede il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente l'aver agito o resistito pretestuosamente nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. La funzione propriamente sanzionatoria dell'istituto trova riscontro nella decisione operata dal Giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro direttamente in favore della parte vittoriosa, nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio.


* Si ringrazia l'avv. Luigi Liberti, responsabile Ondif sezione Bari.

autore: Fossati Cesare