Pignorabile il reddito di cittadinanza per i bisogni dei figli. Tribunale di Trani, 30 gennaio 2020
Venerdì, 28 Febbraio 2020
Giurisprudenza
| Attuazione dei provvedimenti
| Merito
Sezione Ondif di Bari
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Il Tribunale di Trani, con ordinanza pronunciata a definizione di un sub procedimento ex art 156 ult. comma c.c., nell'ambito di un giudizio di separazione coniugi, ordina all'INPS di versare direttamente in favore della coniuge creditrice l'importo dovutole a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, prelevandolo dal reddito di cittadinanza riconosciuto in favore del marito debitore.L'ordinanza risulta di particolare interesse perché affronta in senso positivo il tema della utilizzabilità del reddito di cittadinanza (introdotto dal d.l. n.4 del 2019, convertito con modifiche dalla l. n.26 del 2019) per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l'obbligo di prendersi cura, anche se il nucleo familiare si è disgregato.Nel provvedimento viene anche condiviso l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale formatosi sulla pignorabilità del reddito di cittadinanza senza l'osservanza dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e si enunciano gli argomenti che militano per detta opzione interpretativa.
* si ringrazia l'avv. Maria Lanzellotto, responsabile Ondif regione Puglia.
autore: Fossati Cesare
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