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Criteri per determinare la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero. Cass. civ. Sez. I, Ord., 10 febbraio 2020, n. 3029

Domenica, 23 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 10 febbraio 2020, n. 3029 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi


L'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dall'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

autore: Zadnik Francesca