L'obbligo di contribuire al mantenimento economico dei figli grava sui genitori, indipendentemente dalla esistenza o dalla validità di quel provvedimento. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 7 febbraio 2020, n. 5237;
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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) è configurabile anche laddove sia stata dichiarata la nullità del provvedimento giudiziale civile con cui era stato fissato l'assegno di mantenimento a carico dell'ascendente, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento economico dei figli grava, in ogni caso, sui genitori indipendentemente dalla esistenza o dalla validità di quel provvedimento.
autore: Zadnik Francesca
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