inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'obbligo di contribuire al mantenimento economico dei figli grava sui genitori, indipendentemente dalla esistenza o dalla validità di quel provvedimento. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 7 febbraio 2020, n. 5237;

Martedì, 18 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità | Merito
Cass. pen. Sez. VI, Sent., 7 febbraio 2020, n. 5237; per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) è configurabile anche laddove sia stata dichiarata la nullità del provvedimento giudiziale civile con cui era stato fissato l'assegno di mantenimento a carico dell'ascendente, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento economico dei figli grava, in ogni caso, sui genitori indipendentemente dalla esistenza o dalla validità di quel provvedimento.

autore: Zadnik Francesca