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Trascrivibile l'atto di nascita di un minore sprovvisto di legame biologico con il genitore intenzionale. Corte d'Appello di Bari, 3 febbraio 2020

Venerdì, 14 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Trascrizione degli atti di nascita formati all'estero | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte d'Appello di Bari, I sez. decreto 3.02.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I profili di interesse del decreto della Corte di Appello di Bari hanno carattere sia processuale che sostanziale.

La Corte ha in primis ritenuto sussistente la legittimazione del Ministero dell'Interno a partecipare (in ogni stato e grado) al giudizio avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione di un atto di nascita formato all'estero, sia in forza dell'art. 1 del DPR n.396/2000 sia perchè sussistente l'interesse autonomo ad una uniforme applicazione della normativa in materia di Stato Civile.

La Corte ha altresì riconosciuto la legittimazione processuale della RETE LENFORD -AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI- ai sensi dell'art. 105 cpc , stante l'idoneità della decisione in tal genere di controversia ad incidere sull'operato degli Ufficiali di Stato Civile e dunque verso un numero di soggetti ampio ed indefinito in grado di condizionare ed interessare i fini statutari della Rete Lenford (come già riconosciuto dalla S.C. con la sentenza n. 11686/2018).

Nel merito la controversia è stata risolta nel senso della legittimità della trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano dell'atto di nascita relativo al un minore nato attraverso la tecnica della fecondazione eterologa da madre biologica (che lo ha partorito) ed altra donna (genitore intenzionale) unita civilmente con la prima.

La Corte ha ritenuto la trascrizione non contraria all'ordine pubblico internazionale ex art. 18 DPR 396/2000 e 65 L.281/1995, essendo il predetto ancorato ai diritti fondamentali dell'uomo di cui alla Carta Costituzionale, alla Carta dei diritti fondamentali della UE nonchè alla convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, diritti tra cui spicca il riconoscimento della genitorialità, ossia ad instaurare relazioni affettive durature con uno o meglio entrambi i genitori che debbano assicurargli mantenimento, istruzione ed educazione adeguati.

Aderendo ai principi enunciati dalla Cassazione con la sentenza n. 12193/2019 la Corte territoriale di Bari ritiene che la contrarietà all'ordine pubblico internazionale si riscontra solo nella violazione del divieto di maternità surrogata (di cui all'art. 12 della L.40/2004), ipotesi affatto diversa dalla fattispecie esaminata.


* si ringrazia sia per la nota sia per il provvedimento l'avv. Maria Lanzellotto, responsabile Ondif regione Puglia.

autore: Fossati Cesare