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I giudici interni non hanno adottato misure concrete per il ripristino della relazione. CEDU 5 dicembre 2019 - Luzi c. Italia

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA LUZI c. ITALIA - ricorso n. 48322/17 - STRASBURGO 5.12.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Violazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare - mancato esercizio del diritto di visita per 8 anni.
Agli obblighi negativi di non ingerenza si aggiungono quelli positivi che comportano, da parte delle autorità, l'adozione di misure volte all'effettivo rispetto della vita familiare, e implicano l'adozione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare i diritti legittimi degli interessati, nonché di misure idonee a riunire genitore e figlio.
Nel caso di specie le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse per mantenere i legami fra il genitore ed il figlio.
I giudici interni non hanno adottato misure concrete e utili volte a instaurare dei contatti effettivi e hanno tollerato che per circa otto anni un genitore impedisse l'instaurarsi di una vera relazione fra il ricorrente e la figlia.

autore: Fossati Cesare