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Il mancato esperimento della mediazione nelle controversie per le quali è prevista come obbligatoria deve essere eccepita non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13 dicembre 2019, n. 32797;

Mercoledì, 5 Febbraio 2020
Giurisprudenza | mediazione | Legittimità
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13 dicembre 2019, n. 32797; per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NON PUÒ ESSERE RILEVATO IN CORTE D'APPELLO - Nota a Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 30-10-2019) 13-12-2019, n. 32797 di Francesca Ferrandi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie per le quali è prevista come obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è pertanto precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.

autore: Zadnik Francesca