Il mancato esperimento della mediazione nelle controversie per le quali è prevista come obbligatoria deve essere eccepita non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13 dicembre 2019, n. 32797;
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie per le quali è prevista come obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è pertanto precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.
autore: Zadnik Francesca
Martedì, 19 Marzo 2024
L’esperto coordinatore è intervento più efficace ai fini della ripresa dei rapporti. ... |
Sabato, 9 Dicembre 2023
Affido a lunga distanza, coordinazione genitoriale per sopperire alle fragilità. Tribunale di ... |
Sabato, 9 Dicembre 2023
Sostegno alla genitorialità, mediazione, coordinazione genitoriale. Tribunale di Pavia, 30 ottobre 2023 |
Mercoledì, 9 August 2023
Affido esclusivo al genitore non collocatario e curatore speciale con incarico di ... |