Il diritto dei minori al mantenimento del "tenore di vita" nonostante la crisi coniugale. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23 gennaio 2020, n. 1562
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A seguito della
separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un
mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle
risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a
quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione
l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed
educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità
di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese
all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale,
all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione,
fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile
organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione.
autore: Zadnik Francesca
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