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Il diritto dei minori al mantenimento del "tenore di vita" nonostante la crisi coniugale. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23 gennaio 2020, n. 1562

Mercoledì, 5 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23 gennaio 2020, n. 1562 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

autore: Zadnik Francesca