L'assegnatario della casa coniugale paga l'IMU. Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 10 gennaio 2020
L'art. 4 comma 12 quinquies D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012 recita che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale… l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".
La CTR, in riforma della pronuncia di primo grado, ritiene che il legislatore abbia specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Risulta quindi contraddetto l'assunto del primo giudice, fondato essenzialmente sul solo tenore letterale della norma, che pare attribuire la soggettività passiva unicamente al coniuge assegnatario solo laddove proprietario o comproprietario fosse l'altro coniuge.
Assegnazione casa coniugale – IMU - Rif. Leg. L. 26 aprile 2012, n. 44
editor: Fossati Cesare
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