Competenza al TO su 333 cc anche per evitare la proposizione di azioni di disturbo. Corte di Cassazione 30 gennaio 2020 n. 2073
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Regolamento di competenza - limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330-333 cc - conflitto positivo anche virtuale - ammissibilità del ricorso.Ricorso per separazione proposto anteriormente - competenza dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale al TO - irrilevanza della diversità delle parti - principio di concentrazione delle tutele.Il PMM può trovare un sistema di raccordo con l'omologo ufficio presso il TO.
autore: Fossati Cesare
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