Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è reato permanente. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 2 dicembre 2019, n. 48910; Pres. Petruzzellis, Cons. Rel. Agliastro
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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione; ne deriva che le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
autore: Zadnik Francesca
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