inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Non si possono produrre nuovi documenti in appello se non viene esercitata un'istanza di remissione in termini. Corte d'Appello di Venezia, 2 dicembre 2019

Domenica, 29 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Verona
Corte d'Appello di Venezia, sentenza numero 5414 della 2 dicembre 2019, est. Dott. Marco Campagnolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La corte ha confermato una sentenza di primo grado, che ha confermato un assegno divorzile in favore della ex moglie, ritenendo che l'obbligato non avesse dimostrato il sensibile deterioramento delle sue condizioni economiche tali da impedirgli di erogare nella stessa misura detto contributo; avesse occultato parte dei propri conti correnti al fine di evitare la ricostruzione della propria capacità reddituale; lo svolgimento di attività in una Repubblica russa ove sui redditi vi è una flat tax estremamente conveniente; da ultimo non prende in considerazione documentazione dimessa a ridosso dell'udienza perché salva richiesta di rimessione in termini ex articolo 153 cpc nel caso di specie non presentata, la facoltà di produrre nuovi documenti in appello va esercitata a pena di decadenza con la costituzione in giudizio entro il termine fissato dagli articoli 165 e 166 cpc.


* Si ringrazia l'avv. Marika De Bona del Foro di Verona.

autore: Fossati Cesare