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Frequentazioni padre-figlio interrotte per volontà della madre - denunce di abusi
di natura sessuale e maltrattamenti - infondatezza di detti asseriti abusi in forza di indagini svolte dalla Procura.
La
consulenza tecnica psico-diagnostica ha accertato che il minore era incapace di
distinguere la fantasia dalla realtà.
Elevata suggestionabilità del minore.
Il ctu ha escluso che ricorra un caso di alienazione parentale, ma il Tribunale ha criticato tale conclusione, benché abbia osservato come non
rilevi stabilire se si sia in presenza di una vera e propria
patologia o disfunzione, inquadrabile o meno come "sindrome da
alienazione parentale", occorrendo, piuttosto, accertare se il
distacco del figlio dal padre affondi le sue radici in
condizionamenti esercitati dal genitore collocatario, ovvero in altri
fattori.
Tra
i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di
preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con
l'altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa
su quest'ultimo (cfr. Cass. 6919/16).
Le carenze
di entrambi i genitori e l'incapacità degli
stessi di gestire il conflitto personale con modalità idonee a
preservare l'equilibrio psichico del figlio, rende necessario l'affidamento a terzi: i Servizi affidatari cureranno la sottoposizione del minore al percorso
psicoterapeutico indicato dalla CTU.
Accolta la domanda risarcitoria, tenuto
conto della durata della emarginazione della figura paterna, protratta da tre anni, i presumibili disagi e sofferenze patiti per il distacco fisico ed emotivo, liquidati in
Euro 5.000,00 per
ciascuno dei soggetti danneggiati.