La madre ha una capacità professionale pregressa che è suo onere mettere a frutto. Tribunale di Verona, 19 novembre 2019
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Tra genitori non coniugati lo stato di disoccupazione della madre non rileva ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento per il minore, se questa ha una capacità ed un'età che le consente di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro.Il tribunale di Verona ha respinto la domanda di affidamento esclusivo della madre (subordinatamente quella di affido condiviso) nonché l'autorizzazione al trasferimento in altra città. Non sono state ritenute condivisibili le motivazioni inerenti lo stato di disoccupazione, effetto di una scelta volontaria. Inoltre, è stata ridimensionata la domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento per il figlio, atteso che la stessa è priva di occupazione, pur avendo un'età che le consente ancora di inserirsi utilmente nel mondo del lavoro e una capacità professionale pregressa che è suo onere mettere a frutto.Interessante la circostanza che il decreto sia stato emesso in via provvisoria, con possibile rivalutazione, avendo i servizi evidenziato la necessità di un
approfondimento delle competenze genitoriali delle parti.
* Si ringrazia l'avv. Barbara Maria Lanza del Foro di Verona.
autore: Fossati Cesare
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