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L'obbligo di avviso della facoltà di astensione come testimone si applica anche a tutte le forme di unioni civili. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 17 dicembre 2019, n. 50993; Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Agliastro

Sabato, 21 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Unioni civili | Legittimità | Merito
Cass. pen. Sez. VI, Sent., 17 dicembre 2019, n. 50993; Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Agliastro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Unioni civili. Facoltà di astensione legittima anche per le testimonianze anteriori alla legge Cirinnà. Nota a Cass. pen. Sez. VI, Sent., 17 dicembre 2019, n. 50993 di Valeria Cianciolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I dichiaranti, che siano persone conviventi o che hanno convissuto con l'imputato, devono essere destinatari dell'avviso di cui all'art. 199 c.p.p., tenuto conto che la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 2 costituisce norma di carattere penale ovvero sostanziale che ha trovato nelle previsioni recate dal D.Lgs. n. 6 del 2017, art. 2, comma 1, lett.a) e, dunque, per i conviventi in forza di unione civile tra persone dello stesso sesso, una mera esplicazione.

autore: Zadnik Francesca