Le condotte dell'art. 570 c.p. sono previste a dolo generico. Non è necesssaria la volontà di far mancare le risorse per integrarlo. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 28 novembre 2019, n. 48567; Pres. Mogini, Cons. Rel. Vigna
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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 è a dolo generico e non è, quindi, necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
autore: Zadnik Francesca
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