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Le prove prodotte da una sola parte sono sufficienti a consentire la decisione sull'onere di mantenimento. Corte di Cassazione, 3 dicembre 2019 n. 31548

Giovedì, 12 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 8 ottobre – 3 dicembre 2019, n. 31548 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ha violazione degli artt. 115 e 116 cpc allorché si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Nel caso di specie la decisione si è fondata sugli elementi di prova prodotti da una delle parti: in specie l'accertamento dell'agenzia delle entrate sui propri redditi prodotto dal marito. Ciò non costituisce violazione alcuna del principio dell'onere della prova.
Quest'ultima censura l'impugnata sentenza per aver fatto decorrere il diritto al mantenimento della moglie dal primo grado di giudizio: l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, deve decorrere dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio.

autore: Fossati Cesare