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Incorre in abuso dell'immagine altrui, la moglie che pubblica oltre mille foto su Facebook del marito e dei figli senza consenso. Tribunale di Bari, Sez. I, ordinanza 7 novembre 2019

Sabato, 7 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Sez. I, ordinanza 7 novembre 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Nota a Tribunale di Bari, Sez. I, ordinanza 7 novembre 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pubblicazione di foto di minori su Facebook, responsabilità genitoriali e consenso

di Valeria Cianciolo

Il diritto della persona alla propria immagine si esplica nel divieto, posto a carico dei terzi, di esporre o pubblicare il ritratto altrui - ossia qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze - senza il consenso dell'interessato.

La disciplina del diritto all'immagine è contenuta nell'art. 10 c.c.1 e negli artt. 96 e 97, L. 22.4.1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore)2.

1Art. 10 c.c.: "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni."


2 Questi dispongono: Art. 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.


editor: Zadnik Francesca