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In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell'assegno di mantenimento, non va apposto alcun termine ulteriore. Cass. pen. Sez. I, Sent., 22 novembre 2019, n. 47649; Pres. Iasillo, Cons. Rel. Fiordalisi

Cass. pen. Sez. I, Sent., 22 novembre 2019, n. 47649; Pres. Iasillo, Cons. Rel. Fiordalisi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell'assegno di mantenimento, non va apposto alcun termine ulteriore, essendo il soggetto tenuto al versamento della contribuzione alle condizioni contenute nella sentenza civile.

Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell'art. 674 c.p.p.

autore: Zadnik Francesca