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Per la omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 25 novembre 2019, n. 30638; Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone

Mercoledì, 4 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 25 novembre 2019, n. 30638; Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sentenza civile, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

autore: Zadnik Francesca