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La convivenza ultratriennale fra i coniugi deve considerarsi mera coabitazione da parte di entrambi per poter determinare la mancata delibazione della sentenza di divorzio. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 26 novembre 2019, n. 30900; Pres. Genovese, Cons. Rel. Bisogni

Mercoledì, 4 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 26 novembre 2019, n. 30900; Pres. Genovese, Cons. Rel. Bisogni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il dato incontroverso della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi.

Affinché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante, occorre che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all'esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione, e che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l'affermazione comune dell'esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione.

autore: Zadnik Francesca