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Adescamento di minorenni. Il solo movente sessuale della condotta non consente, in assenza dell'accertamento della intenzione dell'imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell'art. 609 undecies c.p. Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 ottobre 2019, n. 43697 – Pres. Aceto, rel. Cons. Liberati

Mercoledì, 27 Novembre 2019
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Legittimità
Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 ottobre 2019, n. 43697 – Pres. Aceto, rel. Cons. Liberati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte d'appello aveva ritenuto provato il movente sessuale della condotta di adescamento sulla base delle proposte rivolte dall'imputato ai due minori che lo stesso aveva avvicinato all'interno di un parco pubblico, mentre eseguivano esercizi ginnici, ritenendo che la sola proposta di visionare film pornografici presso la propria abitazione fosse sintomo evidente della finalità concretamente perseguita dall'imputato mediante la condotta contestata.

Secondo la S. C. si tratta di motivazione insufficiente, tenendo conto della struttura del reato di adescamento di minorenni e del dolo specifico che deve necessariamente animare la condotta dell'agente: il solo movente sessuale della condotta non consentiva, di per sé solo, in assenza dell'accertamento della intenzione dell'imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell'art. 609 undecies c.p., di ritenere sussistente il dolo specifico che caratterizza la fattispecie e di cui deve essere accertata la presenza per poter ritenere integrato il reato di adescamento. 


autore: Zadnik Francesca