Assegno di mantenimento è deducibile se pagato a tranche. Cass. civ. Sez. V, Sent. 12 novembre n. 29178; Pres. Cirillo, Cons. Rel. Cataldi
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In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, comma 1, lett. g) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico, e non anche a quello corrisposto in unica soluzione, al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva.
autore: Zadnik Francesca
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