Tramonta la logica del gratuito patrocinio in favore del principio del patrocinio a carico dell'erario. Corte Costituzionale, 1^ottobre 2019
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La finalità del "nuovo" istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confrontidell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio.L'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall'erario.
autore: Fossati Cesare
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