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Al concorrere dei presupposti previsti l'assegno di divorzio può essere maggiore di quello di separazione. Tribunale di Verona, 11 novembre 2019

Domenica, 17 Novembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, senteza 2420 del 11 11 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio - richiesta di innalzamento del contributo al mantenimento del coniuge rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Presupposti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, in particolare la sperequazione esistente tra i coniugi. 
Particolare rilievo viene dato agli accordi precedentemente assunti dai coniugi in sede di separazione ritenendo che l'assetto economico della pregressa separazione costituisca un utile elemento di valutazione suscettibile di essere apprezzato per il principio di acquisizione.
Precisa il Tribunale che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Il Tribunale ha tenuto conto:
- della diversa funzione dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento;
- dei consistenti oneri del mantenimento dei figli a carico del padre, gravato del 100 % delle spese straordinarie;
- dell'assegnazione dell'ex casa familiare, che costituisce comunque un valore goduto dalla resistente;
- del fatto che la moglie, che gode di buona salute, è dotata di una capacità lavorativa da mettere a frutto; 
- della lunga durata del matrimonio, circa 20 anni.
L'importo dell'assegno divorzile viene determinato in € 2.000,00 mensili.


* si ringrazia l'avv. Barbara Lanza del Foro di Verona

autore: Fossati Cesare