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Lo stato di abbandono ricorre quando l'assenza di cure morali e materiali al minore è perdurante e non transitoria. Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 novembre 2019 n. 28522; Pres. Giancola, Cons. Rel. Tricomi

Mercoledì, 13 Novembre 2019
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 novembre 2019 n. 28522; Pres. Giancola, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.

Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

autore: Zadnik Francesca