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Vale la regola della conoscenza dell'atto da parte del destinatario,ai fini della vocatio in ius, nelle procedure ove appello vada proposto con citazione. Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 novembre 2019, n. 28519; Pres. Giancola, Cons. Rel. Scalia

Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 novembre 2019, n. 28519; Pres. Giancola, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti nei quali l'appello, in base al principio di cui all'art. 342 c.p.c., va proposto con citazione, ai fini della vocatio in ius, vale la regola della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue che se, erroneamente, l'impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

autore: Zadnik Francesca