Chi è il genitore "più idoneo" per l'affidamento esclusivo dei figli?. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 4 novembre 2019, n. 28244- Pres. Genovese, Rel. Cons. Nazzicone
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In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre confermando l'affidamento esclusivo del figlio alla madre sulla base delle seguenti argomentazioni: trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali.
autore: Zadnik Francesca
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