Violazione dell'obbligo di fedeltà e onere della prova. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27777 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Mercolino.
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La parte che faccia valere la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge è tenuta a provare la relativa condotta ed il nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre incombe a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
autore: Zadnik Francesca
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