Accolta l'opposizione al precetto nei confronti dell'ex che richiede mantenimento al figlio maggiorenne divenuto autosufficente economicamente. Tribunale di Verona, Sent. 25 ottobre 2019 n. 2324. Dott. Attilio Butti
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Si ringrazia la Collega Alessia Cucchetto per la gentile segnalazione del provvedimento.
Nel prendere in esame un opposizione a precetto avente ad oggetto il pagamento di assegno di mantenimento a favore di figlio maggiorenne ormai trentenne che aveva raggiunto l'indipendenza economica anni prima, il giudice dell'opposizione ha ritenuto che
l'indipendenza economica del figlio beneficiario fosse di data
antecedente, di quasi due anni, all'emanazione del provvedimento di
revoca del contributo al mantenimento.
Infatti nella parte motiva del decreto di revoca
si dava atto che l'indipendenza economica era stata raggiunta circa due
anni prima, ma non lo si produceva nel dispositivo.
Il Tribunale di Verona ha, di fatti, osservato come, proprio dalla data del 22.3.2016, il giovane avesse raggiunto la piena indipendenza economica cominciando a percepire, sulla base di un contratto di apprendistato, la retribuzione mensile media di 1.369 euro.
È, quindi, chiara la ratio decidendi del Tribunale e, conseguentemente, è altrettanto evidente che il Giudice abbia
inteso far venir meno l'obbligo di mantenimento "ora per allora" e, cioè, non dalla data della
domanda di revoca dell'assegno, ma dalla data in cui il ragazzo aveva raggiunto la stabilità
economica e nella quale si era verificato il presupposto della nuova determinazione dell'Autorità Giudiziaria
autore: Zadnik Francesca
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