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Assegno di divorzio spetta alla moglie che lavora come collaboratrice domestica. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 15 ottobre 2019, n. 26085; Pres. Genovese, Cons. Rel. Bisogni

Mercoledì, 30 Ottobre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 15 ottobre 2019, n. 26085; Pres. Genovese, Cons. Rel. Bisogni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

autore: Zadnik Francesca