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L'accensione di un mutuo presuppone una solidità economica tale da non giustificare il diritto a percepire assegno di mantenimento. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 15 ottobre 2019, n. 26082 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo

Mercoledì, 23 Ottobre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 15 ottobre 2019, n. 26082 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Accendere un mutuo per l'acquisto di un immobile fa desumere una certa solidità economica tale da portare a respingere la richiesta di assegno divorzile.


autore: Zadnik Francesca