Il fondo patrimoniale non è un dovere giuridico ma solo un atto gratuito, non sussistendo contropartita per i disponenti. Cass. civ. Sez. III, Ord., del 10 ottobre 2019, n. 25423 – Pres. Amendola, Cons. Rel. Positano
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La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti
autore: Zadnik Francesca
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