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Carta di identità "con validità solo temporanea" al genitore inadempiente. Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce, 18 luglio 2019

Domenica, 20 Ottobre 2019
Giurisprudenza | Giudice Tutelare | Merito Sezione Ondif di Lecce
Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce, 18 07 2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' quanto stabilito dal Tribunale di Lecce – Ufficio del Giudice Tutelare – chiamato a decidere sul ricorso proposto da un uomo, padre di un minore, a cui la ex moglie aveva negato il rinnovo della carta di identità.
L'uomo da diversi mesi aveva smesso di corrispondere  il mantenimento stabilito nella sentenza di separazione in favore del figlio di soli 6 anni e aveva anche iniziato a ridurre al minimo ogni forma di comunicazione con l'ex moglie che si era così ritrovata a dover gestire da sola ogni aspetto, sia economico ma soprattutto affettivo,  legato alla crescita del figlio.
A fronte dunque del persistere di questo atteggiamento di totale trascuratezza e di inadempimento, la madre riteneva non dovuto il consenso al rinnovo della carta di identità dell'ex coniuge per il timore di un definitivo allontanamento dal bambino.
Instaurato così il giudizio, il padre giustificava la sua richiesta di rinnovo del documento di identità esclusivamente per motivi di lavoro producendo al Giudice  anche copia di un contratto di assunzione  presso una azienda  in Francia sebbene della durata di  soli due mesi.
Chiamato a decidere, il Giudice Tutelare, dovendo effettuare dunque un delicato e complesso "giudizio di bilanciamento" tra due diritti costituzionalmente garantiti quale quello della libera circolazione delle persone ed il diritto dei figli minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con i propri genitori, ancorchè separati,  valutata anche la concreta opportunità lavorativa del ricorrente anche se solo per un tempo limitato, ha ritenuto, nell'esclusivo interesse del minore, di dover riconoscere il diritto del padre al rinnovo della carta di identità in modo da non fargli perdere l'opportunità lavorativa, ma al contempo, con un provvedimento decisamente innovativo, ha stabilito che il documento avesse solo una validità temporanea di sei mesi vincolando il suo successivo rinnovo "ad una futura regolarità nei pagamenti degli assegni di mantenimento ed in generale ad una maggiore collaborazione nel dialogo necessario per la gestione delle esigenze del figlio minore, soprattutto in relazione alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita da parte del padre".
Un provvedimento questo davvero innovativo che riesce a tutelare con forza le esigenze del figlio minore a non vedere violata la legittima aspettativa di  vivere appieno un legame con entrambi i genitori,  oltre ad avere tutela certa del diritto al mantenimento, anche dopo la difficile fase della separazione.

* commento a cura dell'avv. Laura Manta del direttivo Ondif sezione di Lecce

autore: Fossati Cesare