
Anche in assenza di DAT, l'AdS è legittimato a rifiutare le cure proposte. Tribunale di Roma, Sezione IX Civile, Ufficio del Giudice Tutelare, 23 settembre 2019
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Nota a Tribunale di Roma, Sezione IX Civile, Ufficio del Giudice Tutelare, 23 settembre 2019. Di Valeria Cianciolo.
In assenza di DAT espresse ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, l'amministratore di sostegno, munito della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata e ricostruita, anche presuntivamente, la volontà del beneficiario attraverso le sue dichiarazioni espresse in passato, è abilitato a rifiutare le cure proposte, senza bisogno dell'intervento del giudice tutelare.
In assenza di DAT espresse ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, l'amministratore di sostegno, munito della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata e ricostruita, anche presuntivamente, la volontà del beneficiario attraverso le sue dichiarazioni espresse in passato, è abilitato a rifiutare le cure proposte, senza bisogno dell'intervento del giudice tutelare.
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