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Riconosciuto assegno divorzile alla moglie che ha determinato il raggiungimento di elevato livello professionale del marito occupandosi della famiglia. Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 11 giugno 2019 n. 12255 – Pres. Vitalone, Giud. est. rel. Chirico

Mercoledì, 2 Ottobre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Roma
Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 11 giugno 2019 n. 12255 – Pres. Vitalone, Giud. est. rel. Chirico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Nota a Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 11 giugno 2019 n. 12255 – Pres. Vitalone, Giud. est. rel. Chirico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Riconosciuto l'assegno divorzile ad una giovane donna di 43 anni che essendosi occupata del menage domestico nel corso del matrimonio, durato oltre dieci anni, rinunciando a lavorare, ha consentito il raggiungimento di un'elevata posizione professionale al marito. Il Tribunale capitolino ha dato attuazione alle indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite del 2018: il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Alla luce di questo, considerata la forte sperequazione tra le situazioni patrimoniali delle parti, considerata la modesta prospettiva di inserimento lavorativo futuro della donna, valutato l'elevato pregresso tenore di vita familiare nonché gli esborsi per il mantenimento dei figli, il Tribunale ha ritenuto equo confermare l'assegno divorzile in favore della ricorrente, a far data dalla sentenza parziale di divorzio. Assegno divorzile – Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6

autore: Zadnik Francesca