
Il diritto all'assegno di divorzio non discende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede. Tribunale di Rieti, 23 luglio 2019 – Pres. Est. Morabito
![]() |
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite del 2018, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
Il diritto all'assegno di divorzio non discende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di sopperire allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.Contenuti correlati
Focus on
- domenica 11 ottobre 2020 / mercoledì 31 marzo 2021 - Offerta formativa Webinar Ondif Ottobre 2020 - Marzo 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.