Il credito nato per i bisogni della famiglia è il fatto generativo degli obblighi e bisogni della famiglia. Tribunale Ordinario di Lodi, sent. 11 luglio 2019 - Giudice Latella
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Il criterio identificativo del credito nato per i bisogni della famiglia va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generativo e gli obblighi e bisogni della famiglia.
Legittima l'iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale per crediti fiscali finalizzata all'esecuzione esattoriale, purchè si tratti di debiti fiscali strumentali alle esigenze della famiglia ovvero nell'ipotesi in cui il creditore non ne conoscesse l'estraneità a tali bisogni. Se i crediti garantiti hanno ad oggetto tributi deve essere declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
autore: Zadnik Francesca
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