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Non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria dei coeredi con i beni della comunione ereditaria.Cass. civ. Sez. II, Sent., 9 settembre 2019, n. 22444; Pres. Petitti; Rel. Giannaccari

Domenica, 29 Settembre 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito
Cass. civ. Sez. II, Sent., 9 settembre 2019, n. 22444; Pres. Petitti; Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I coeredi non sono detentori dei beni ereditari, in quanto non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria con i beni della comunione ereditaria, sicché non è necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ai fini dell'usucapione di beni ereditari, ma la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.

autore: Zadnik Francesca