Nulli per illiceità della causa gli accordi di separazione volti ad escludere assegno divorzile. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 6 settembre 2019, n. 22401; Pres. Scaldaferri; Rel. Acierno
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Gli accordi assunti in sede di separazione consensuale per la parte in cui escludevano per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, devono ritenersi nulli per illiceità della causa, potendo la corresponsione di una tantum avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio.
autore: Zadnik Francesca
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