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La violazione dell'obbligo di convivenza va contestata in assenza di giusta causa. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 18 settembre 2019, n. 23284

Mercoledì, 25 Settembre 2019
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 18 settembre 2019, n. 23284 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.

Vi è violazione del dovere di coabitazione e l'assenza di una giusta causa, qualora dal complessivo compendio probatorio non emerga alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di pregresse cause di crisi coniugale.

autore: Zadnik Francesca