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La sentenza straniera extracomunitaria deve fondare la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali il giudice italiano eserciterebbe la sua giurisdizione. Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2019, sent. n. 22828 - Pres. Acierno - Rel. Scalia

Mercoledì, 18 Settembre 2019
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. civ., sez. I,  12 settembre 2019, sent. n. 22828 - Pres. Acierno - Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai sensi dell'art. 64 lett. a) della legge 31 maggio 1995, n. 218, una sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia soltanto se pronunciata dal giudice che sarebbe competente in base ai criteri che, in casi corrispondenti, determinerebbero la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero. Nel caso di specie, non può essere ammessa la decisione ucraina che dispone il trasferimento in Ucraina presso la madre di una minore, residente in Italia dalla nascita, con ordine di riconsegna rivolto al padre, già con lei convivente. Questa decisione è da considerarsi emessa dal giudice di uno Stato privo della competenza giurisdizionale internazionale secondo i criteri di determinazione di tale competenza previsti dal nostro ordinamento. La duplice competenza dello Stato principale, ove risiede abitualmente il minore, e quella sostitutiva, propria invece dello Stato di cittadinanza, rimarca la finalità della Convenzione Aja 1996 di realizzare, al meglio, l'interesse superiore del minore.

autore: Zadnik Francesca