Il consenso prestato ai fini del trattamento procreativo medicalmente assistito non è più revocabile. Tribunale di Lecce, ordinanza 24 giugno 2019
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Del tutto ininfluente ogni profilo circa la permanenza o meno del consenso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte del coniuge, poi deceduto, poiché dalla data della fecondazione, ovvero dalla formazione dell'embrione, il consenso prestato ai fini del trattamento procreativo, non è più revocabile.
Il Tribunale ha inoltre, evidenziato come, nella fattispecie, sussisteva il requisito ex art. 5 della l. n. 40/2004 della sussistenza in vita della coppia al tempo della PMA.
Il Tribunale sulla base di queste argomentazioni, in accoglimento della domanda cautelare, ha ordinato il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati.
editor: Zadnik Francesca
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