La costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina integra reato ex art 570 bis c.p. Cass. pen. Sez. VI, Sent. 6 agosto 2019, n. 35677 – Pres. Petitti, Rel. Vigna
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Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, quali ad esempio, la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina.
Esso è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla affiliazione.
La separazione legale e a maggior ragione la separazione di fatto lasciano integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione, tanto che la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario o della separazione di fatto, pongono, la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente
autore: Zadnik Francesca
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