Serve un'approfondita ricostruzione della vicenda matrimoniale per valutare il contributo fornito e spettante. Corte d'Appello di Genova, 30 novembre 2018
Giudizio di divorzio e riconoscimento di assegno di mantenimento.Il Tribunale di Massa, dando atto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali (SSUU 18287/2018) ha evidenziato i seguenti elementi: età, formazione professionale e disponibilità della casa della richiedente escludono che la stessa si trovi nella obiettiva impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento; l'assenza di attività lavorativa non sarebbe collegabile ai sacrifici svolti nel nucleo familiare, alla costituzione del patrimonio familiare, alla cura dei figli.Diametralmente opposto, pur se sempre in forza dei principi espressi dalle SSUU, l'apprezzamento della Corte d'Appello genovese. A venire in rilievo: l'addebito della separazione al marito (componente risarcitoria); le decisioni assunte di comune accordo di affrontare le terapie per la fecondazione assistita, nonché per l'acquisto di un immobile d destinare a casa familiare; la durata del matrimonio (6 anni e mezzo); la decisione della richiedente di rinunciare al proprio impiego, seppure a tempo determinato e retribuito modestamente, per seguire il marito.
La decisione deve essere ancorata ad una approfondita ricostruzione della singola vicenda matrimoniale, in tutte le sue particolarità che possano assumere rilievo per evidenziare il contributo personale del coniuge istante nella realizzazione della vita matrimoniale, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e del contributo alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.
editor: Fossati Cesare
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