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Le particolarità del caso meritano rivalutazione alla luce dei criteri di cui a SSUU 18287/2018. Corte d'Appello di Genova, 9 novembre 2018

Venerdì, 6 Settembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Corte d'Appello di Genova, sentenza n. 103 del 9.11.2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio e riconoscimento dell'assegno nell'interregno fra Cass. 11405/2017 e SSUU 18287/2018.
Il giudice di prime cure, nel vigore dell'orientamento della I sezione della Cassazione, nel contemperamento delle circostanze della fattispecie concreta, aveva apprezzato taluni elementi, costituiti: dall'utilizzo da parte della richiedente della casa ex coniugale; dal mancato impegno nella ricerca di un'occupazione; da una patologia non tale da privare il soggetto della capacità lavorativa; dalla circostanza che l'assegno verrebbe ad incidere pesantemente sulla condizione dell'obbligato.
Il Giudice di seconde cure, nel solco innovato dalle SSUU, valorizza viceversa:  l'impiego di tutte le disponibilità patrimoniali della richiedente nella ristrutturazione della casa ex coniugale; le condizioni di salute; le esigenze connesse alla cura del figlio disabile.
La particolarità del caso è data dalla circostanza che la richiedente l'assegno si trova in condizioni di indisponibilità di mezzi perché l'obbligato non ha provveduto alla restituzione di un'ingente somma.
L'impossibilità oggettiva di reperire una fonte lavorativa di sostentamento non è imputabile alla richiedente, bensì a terzi, nello specifico all'obbligato.
La durata - breve - della convivenza, oltre agli altri fattori indicati, influiscono sulla determinazione del quantum dell'assegno.
  

autore: Fossati Cesare