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Un caso di scuola sui criteri attuali per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede divorzile. Corte d'Appello di Genova, 4 luglio 2019

Venerdì, 6 Settembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Corte d'Appello di Genova, sentenza n. 71 del 4.07.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio e richiesta di contributo al mantenimento ex art. 5 L. 898/1970.
Matrimonio di lunga durata (quasi 50 anni) - accudimento di 3 figli - collaborazione della moglie nel negozio del marito - età avanzata - differenze reddituali - utilizzo di casa di valore in comproprietà col marito.

Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui alla sentenza SS.UU. 18287/2018, alla luce dei quali:
a) se emerge che non vi è una differenza significativa tra le condizioni economiche, il giudice deve
negare l'assegno; 
b) se emerge che la condizione economica del richiedente è significativamente inferiore a quella dell'ex coniuge, occorre svolgere l'ulteriore verifica finalizzata a stabilire se questa differenza trova o non trova causa nelle scelte condivise;
c) se emerge che la differenza non trova causa nelle scelte condivise, perché ad esempio preesisteva al matrimonio ed è rimasta invariata oppure è variata ma non in dipendenza di scelte involgenti il richiedente, il giudice non può negare perciò solo l'assegno (come dovrebbe fare se l'assegno avesse solo funzione perequativa o compensativa) ma deve invece stabilire se l'assegno deve essere comunque riconosciuto con funzione solo assistenziale;
d) che per la precisione, occorre notare che il profilo strettamente assistenziale, per un verso, non ricorre quando la parte ha la possibilità concreta di procurarsi un reddito (rilevano in proposito l'età, i titoli professionali, la situazione del mercato del lavoro);
e) per altro verso, invece, ricorre anche laddove la parte non sia in assoluto priva di redditi, ma abbia redditi interamente assorbiti da spese incomprimibili o redditi comunque insufficienti a coprire le spese di un'esistenza "libera e dignitosa".

Dalla valutazione comparata di tutti i profili, consegue che la situazione di squilibrio è conclamata e ricollegabile alle scelte compiute dai coniugi nel corso della lunga vita matrimoniale.

autore: Fossati Cesare